Una ragazza veronese si è vista recapitare una lettera di una nota italiana che le chiedeva di pagare 3.000 euro per relative all’anno 2010/2011. La ragazza, infatti, si era iscritta alla facoltà ma non aveva poi seguito gli studi e successivamente aveva rinunciato agli studi.

ha provveduto a respingere la richiesta economica, in quanto il diritto di credito si è prescritto. Infatti, ogni diritto si estingue per , quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.). In base all’art. 2948 del codice civile “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
L’Università aveva, quindi, l’onere di chiedere l’adempimento dell’obbligazione dal giorno in cui il tale diritto poteva essere fatto valere (rispetto all’anno accademico 2010/2011). Dal giorno della esigibilità è iniziato a decorrere la prescrizione, il cui termine è ormai abbondantemente maturato con la conseguenza che il credito è da tempo estinto.