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Associazione Difesa Consumatori APS
Un anziano signore veronese ha effettuato investimenti in titoli azionari rischiosi ed ha perso metà del capitale. La sua banca di fiducia gli aveva, infatti, consigliato di investire una parte dei suoi risparmi in azioni che nell’arco di un anno hanno subito forti inflessioni nei valori di mercato.
Nel gennaio 2015 il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari per un valore di 40.000 euro, ma, dopo un anno, gli stessi titoli valgono solo 20.000 euro. Adiconsum Verona ha analizzato la documentazione in possesso dell’investitore e ha chiesto alla banca integrazioni dei contratti relativi all’acquisto dei titoli. La banca ha inviato i documenti nel termine dei 90 giorni previsti dalla legge. L’associazione ha rilevato che la banca ha omesso di far sottoscrivere all’investitore il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento, ma ha fatto firmare solo i contratti delle singole operazioni azionarie.
Tuttavia, il contratto per la prestazione dei servizi di investimento, cd. contratto-quadro, che detta la disciplina generale del rapporto tra investitore e intermediario e regola i successivi investimenti, è un documento essenziale. Tale contratto deve essere redatto per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti (ai sensi dell’art. 23 del Testo unico Finanza). Nei casi di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.
La nullità, ossia la mancanza del contratto-quadro, rende illegittima l’attività dell’intermediario finanziario. La banca non può prestare i servizi d’investimento. Ne consegue che le operazioni finanziarie compiute in attuazione del contratto-quadro nullo sono a loro volta nulle e improduttive di effetti.
“La verifica della documentazione relativa agli investimenti è molto importante” afferma l’avv. Silvia Caucchioli, consulente di Adiconsum Verona “in quanto è possibile che vi siano omissioni o carenze di informazioni fornite dall’istituto di credito, come nel caso di questo risparmiatore veronese. Ora, abbiamo intimato la banca a restituire al cittadino la somma dei 40.000 euro inizialmente investita. Qualora, però, la banca ci negasse la restituzione della somma, siamo pronti a presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie per ottenere la condanna dell’intermediario finanziario”.