Un lavoratore ottiene il delle finanziarie e del premio assicurativo, per il periodo non goduto per un un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

Il socio di aveva stipulato un finanziamento con la cessione di un quinto della sua retribuzione. Nel maggio 2016 veniva licenziato a causa della riduzione del personale della ditta presso la quale era impiegato. Il contratto di finanziamento veniva pertanto ad estinguersi anticipatamente. Il socio chiedeva il rimborso delle commissioni finanziarie e accessorie, nonché del premio assicurativo, per il periodo di residua durata contrattuale. Il conteggio estintivo effettuato dalla società finanziaria non era, infatti, corretto.

Tramite Adiconsum il lavoratore presentava reclamo alla finanziaria per non aver mai ricevuto rimborso in merito alle commissioni, alle spese e ai costi assicurativi a seguito dell’estinzione anticipata del prestito per un complessivo ammontare di € 3.991,34, oltre agli interessi. L’associazione chiedeva quindi il rimborso dei suddetti oneri secondo un “calcolo proporzionale” e, dopo due reclami, riusciva ad ottenere la restituzione della somma di € 3.991,34,.

Infatti, secondo il consolidato orientamento dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario, va riconosciuta la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata.

Sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie e/o bancarie (comunque denominate), nonché le altre commissioni, come le commissioni d’intermediazione. L’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

La società finanziaria è tenuta al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo.