La Camera di Commercio e la Regione Veneto, in collaborazione con le Associazioni di categoria – tra cui -, hanno dato il via alla campagna per il controllo dell’ energetica promuovendo la conoscenza degli adempimenti legislativi relativi alla manutenzione degli impianti termici.

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Il controllo di efficienza energetica, ogni quanto va effettuato? Il D.P.R. 74/2013, art.8, prevede che sia effettuato il controllo di efficienza energetica dei componenti dell’intero impianto ad ogni manutenzione periodica, in caso di nuova installazione e dopo interventi che possano modificare l’efficienza energetica dell’impianto. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dei componenti dell’impianto, l’installatore o il manutentore compila sempre il rapporto di controllo di efficienza energetica che deve firmare, consegnare al Responsabile di impianto ed entro i successivi 30 giorni trasmettere alla Regione per via telematica, con cadenza legata alla tipologia dell’impianto.

«Fai controllare periodicamente il tuo impianto di riscaldamento e condizionamento! Consumi meno, sei più sicuro, riduci l’inquinamento ed eviti le sanzioni».

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