L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio avviato nei confronti del vettore aereo Vueling S.A., sanzionandolo complessivamente per 1 milione di euro per violazione di alcune norme del Codice del Consumo, in relazione a tre pratiche commerciali scorrette.
Con la prima pratica, la compagnia aerea risulta aver ingannato i consumatori sulla gratuità del check-in online, servizio promosso ampiamente come gratuito sul sito internet e nelle comunicazioni inviate dopo la prenotazione di un volo, in quanto in presenza di alcune condizioni – l’esaurimento di posti disponibili – richiedeva ai consumatori un importo di circa 15 euro per poter procedere ad effettuare il check-in on line e ottenere la carta di imbarco. Inoltre, il vettore non informava che il check-in in aeroporto era comunque sempre gratuito.
Inoltre, Vueling promuoveva l’acquisto di un buono sconto pari al 25% del costo del biglietto aereo in modo ambiguo e fuorviante, in quanto non consentiva al consumatore di capire esattamente la reale convenienza dell’acquisto e in particolare l’entità dello sconto di cui avrebbe beneficiato in quanto relativo solo ad una parte del biglietto, ovvero la tariffa base al netto di tasse, spese amministrative e altri oneri.
Entrambe le pratiche sono state ritenute in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo che prevede la trasparenza e la correttezza di tutte le informazioni, affinché il consumatore possa adottare una decisione commerciale consapevole.
L’Autorità , infine, ha sanzionato Vueling anche per gli ostacoli che frapponeva ai passeggeri nell’esercizio dei diritti contrattuali in quanto, per la richiesta di assistenza e di reclamo, induceva il consumatore a rivolgersi ad una numerazione a pagamento, il cui costo poteva arrivare a 15 euro a telefonata, senza informare dell’esistenza nel sito internet di una web form che peraltro, per le sue modalità di utilizzo – specificamente una struttura a percorsi pre-obbligati – non consentiva una completa assistenza.
L’Autorità ha ritenuto che questa condotta fosse in contrasto con gli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto creava ostacoli fattuali per l’esercizio dei diritti dei consumatori.
Due pratiche commerciali originariamente contestate (no show rule e credit card surcharge) non sono state invece ritenute esistenti, a seguito dei chiarimenti e delle modifiche apportate alle Condizioni Generali di Trasporto.
Comunicato Stampa Agcm del 6 luglio 2017