Dobbiamo segnalare che sono ancora poco recepite le novità a favore dei consumatori sui contratti a distanza. Per i contratti conclusi al telefono, infatti, da giugno dello scorso anno, l’impresa deve confermare l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata. In caso di fornitura di servizi, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio.

In ogni caso, è previsto che il servizio non venga prestato nei 14 giorni validi per il recesso, a meno che il consumatore non richieda espressamente la prestazione del servizio stesso. Questa è una delle importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo 21 del 2014 (art. 51 comma 5) entrata in vigore il 13 giugno 2014. Prima di giugno, infatti, i contratti per la prestazione dei servizi di (ma anche gas ed elettricità) potevano essere conclusi con il solo consenso telefonico senza alcuna firma.

La procedura ha causato notevoli disagi e disservizi agli utenti. Molte erano le difficoltà per le persone anziane e per la carenza di informazioni fornite agli utenti telefonicamente. Finalmente questa procedura è stata modificata. Oggi è obbligatorio far seguire al consenso telefonico una firma. Tuttavia, Adiconsum Verona ha ricevuto segnalazioni di cittadini che si sono visti eseguire forniture di telefonia senza aver firmato alcun contratto, anche dopo l’entrata in vigore delle nuove norme sui contratti a distanza. Invitiamo i cittadini veronesi a contattarci per indicarci casi analoghi ed ottenere tutela.