Una controversia di modesta entità (fino a 2mila euro) con Paesi europei non deve spaventare. Esiste, infatti, un percorso giudiziario alternativo molto efficiente anche se poco conosciuto. Si chiama ed è una procedura giuridica transfrontaliera (introdotta dall’Unione Europea nel 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009) di grande importanza per i consumatori quando tutti i tentativi di ottenere una risoluzione bonaria della controversia sono falliti.

Small claims, per ottenere tutela transfrontaliera

Parola di che ha avuto modo di verificare la bontà della procedura assistendo una socia. Il caso risolto riguarda una ragazza veronese che aveva acquistato online un biglietto di andata e ritorno con una compagnia francese, dopo aver perso il volo di andata, si era vista rifiutare l’imbarco anche per il volo di ritorno. Le era stata applicata la cosiddetta “no show rule”: una sgradevole clausola la quale, appunto, prevede l’annullamento del biglietto sequenziale di ritorno al passeggero che non abbia fruito della tratta di andata. A causa di questa regola la ragazza aveva dovuto ricomprare entrambi i biglietti. Tuttavia la “no show rule” costituisce per l’Autorità Antitrust una pratica commerciale scorretta che viola le norme del Codice del Consumo. A questo punto, la ragazza ha chiesto, tramite Adiconsum Verona, il rimborso. Dato che la compagnia aerea ha rigettato la richiesta, è stato attivato il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Poche settimane dopo è stata emessa una sentenza favorevole alla viaggiatrice la quale è stata immediatamente rimborsata dalla compagnia francese.

Questa sentenza – evidenzia Carlo Battistella – legale di Adiconsum Verona – è la dimostrazione di  come sia possibile, anche per un semplice cittadino, ottenere giustizia nei confronti di una grande società grazie ad una Small Claim. Tale procedimento è semplice da attivare e poco oneroso, eppure è quasi del tutto sconosciuto. Ritengo auspicabile un suo più diffuso utilizzo in quanto aumenterebbe il peso specifico del singolo cittadino nelle controversie consumeristiche rendendolo, al contempo, più autonomo nella gestione dei piccoli problemi visto che per le Small Claims non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

Due sono le condizioni necessarie affinché un consumatore possa usufruire di questo strumento.
 La prima riguarda il valore: possono essere sottoposte a questo giudizio solo le controversie di valore non superiore ai 2mila euro. Il secondo requisito consiste nella transnazionalità: è necessario, cioè, che la controparte abbia sede al di fuori dello Stato italiano in una delle nazioni dell’Unione Europea.  “Se ci si pensa bene – sottolinea Battistella – non è un’evenienza poi tanto rara trovarsi in rapporto con parti straniere, basti citare ad esempio gli acquisti online o il noleggio di auto all’estero. Quando si incappa in un disagio e il reclamo viene ignorato o rigettato dalla controparte è possibile, dunque, chiedere l’intervento del giudice affinché sentenzi sulla questione”. Questa procedura può essere avviata autonomamente dal singolo cittadino domiciliato in Italia, anche senza l’assistenza di un avvocato. Infatti basterà compilare il modulo reperibile al sito web istituzionale (https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-297-it.do) stamparlo e consegnarlo alla cancelleria del Giudice di Pace versando la tassa per gli atti giudiziari (min. 43€ – max 125€). Il procedimento, normalmente, non prevede udienze o altre attività da parte del cittadino istante, il quale dovrà solo attendere la sentenza che verrà emessa nel giro di pochissimi mesi.

Per maggiori dettagli, informazioni e consigli sulle Small Claims, è possibile visitare il sito:  www.adiconsumverona.it