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Associazione Difesa Consumatori APS
Per gli atti notificati a partire dal 1° aprile entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni. Le liti che potenzialmente si potranno chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso. E’ quanto annuncia il direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, che ha presentato le linee guida della mediazione. Nel 2011, mentre il numero dei ricorsi è diminuito del 9,2% rispetto al 2010, il numero delle liti pendenti è aumentato del 5,9%. Il numero delle controversie vinte da parte dell’Agenzia delle Entrate rimane stabile, attestandosi al 61,4%, mentre aumenta l’indice di vittoria per valore, che raggiunge il 73,5% (rispetto al 70,3% del 2010).
La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E diffus arecentemente, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo.
La nuova disciplina della mediazione prevede che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.
Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
Tratto da helpconsumatori.it
La circostanza secondo cui il contenuto del reclamo dev’essere identico a quello dell’eventuale successivo ricorso alla commissione tributaria, pena l’inammissibilità della sua proposizione, vìola apertamente il diritto di difesa poiché prevede l’obbligo di esporre la tesi difensiva già nella fase amministrativa, la quale non contempla la valutazione della fattispecie davanti ad un giudice terzo secondo il principio enucleabile dall’art. 111 della Costituzione (…Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale…).
Inoltre, la preclusione definitiva di ogni facoltà di accesso alla giurisdizione se non sia stato preventivamente presentato reclamo in via amministrativa, impedisce irreparabilmente l’esercizio del diritto di agire in giudizio per la propria tutela sancito dall’art. 24 della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ….). Il reclamo obbligatorio, pertanto, presenta evidenti profili di incostituzionalità.
Giambattista Alferazzi
Grazie Giambattista per le Sue gentili precisazioni in merito. Ci tenga aggiornati sull’evoluzione della normativa alla luce dei rilievi da Lei esposti.