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Associazione Difesa Consumatori APS
Lo scorso 11 giugno 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), istituito con l’art. 1, commi da 493 a 507 della Legge n. 145/2018, così come modificati dall’art. 36 del D.L. Crescita n. 34/2019.
Chi può accedere al FIR
I soggetti che possono richiedere l’indennizzo sono i risparmiatori in possesso di azioni e/o obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche: Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti, Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana.
Possono altresì richiedere l’indennizzo:
L’indennizzo è determinato:
Da detta misura sono detratti gli importi ricevuti a titolo di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento comunque determinato (per i soli obbligazionisti subordinati, l’importo andrà decurtato anche di una somma pari alla differenza, se positiva, tra il loro rendimento e quello dei buoni emessi dal Tesoro).
Ciò significa che anche coloro che hanno sottoscritto la transazione con le banche venete nell’anno 2016, possono richiedere l’accesso al Fondo Indennizzi e, in tale ipotesi, verrà semplicemente detratto l’importo che hanno già ricevuto.
Come accedere al FIR
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede che tutti i soggetti richiedenti l’indennizzo devono presentare una specifica istanza, da indirizzare alla Commissione Tecnica, che verrà istituita per l’esame e l’ammissione delle domande di indennizzo del FIR.
Le forme e le concrete modalità di presentazione dell’istanza saranno definite dalla Commissione Tecnica.
Sin da ora, in estrema sintesi, si precisa che l’istanza dovrà contenere:
Inoltre, all’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Saranno soddisfatti con priorità e non avranno l’onere di allegare all’istanza copia della eventuale documentazione utile per l’accertamento delle violazioni massive della banca che hanno causato il danno ingiusto, i risparmiatori che abbiano:
In tali ipotesi all’istanza dovranno allegare, oltre ai documenti sopra indicati, anche un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autenticata, relativa al possesso dei requisiti patrimoniali poc’anzi indicati. Il decreto prevede inoltre che le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD forniscono, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso.
SCADENZE
Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto (avvenuta 11 giugno 2019), la Consap renderà operativa una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti necessari.
Entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto (sempre dal 11/06/2019), la piattaforma consentirà agli utenti di procedere alla presentazione formale dell’istanza e dei relativi allegati. La data di decorrenza del termine di 180 giorni per la presentazione delle istanze sarà stabilita successivamente con apposito decreto.
Buongiorno, sono Costantino Mazzabò, abito a Zimella (Vr), ed ho visto solo ora questa notizia. Ho acquistato anch’io azioni della banca Popolare di Vicenza nel 2014 – 15 circa, adesso non ricordo di preciso, ho presentato ed ottenuto a suo tempo la domanda per un rimborso parziale (a patto di non fare causa alla banca). Volevo capire gentilmente se è possibile ancora presentare richiesta per quest’altro indennizzo e, eventualmente, come fare.
Magari, lavorando a Verona, potremmo fissare un appuntamento nella vostra sede. Grazie. Il mio cell. è 334 5739952. buona giornata.