Un veronese si è rivolto alla nostra Associazione per un problema inerente la garanzia sull’acquisto di un bene fungibile.

In particolare il nostro socio aveva acquistato una valigia che dopo pochi giorni dall’acquisto si è rotta. Si è ovviamente rivolto al venditore per una sostituzione, ma questi gli ha proposto soltanto la riparazione. Che fare?

La garanzia legale di conformità
La garanzia legale, dura due anni dal momento dell’acquisto del bene e si sostanzia nel diritto proprio dell’acquirente di rivalersi sul venditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.
È bene chiarire che l’acquirente, in forza di tale garanzia, potrà far valere le proprie ragioni nei confronti del venditore anche nei casi in cui sia soggetto diverso dal produttore del bene acquistato.

I rimedi
I rimedi previsti dalla garanzia legale sono di due tipi:

  1. riparazione o sostituzione del bene (c.d. rimedi primari), che si caratterizzano per i seguenti elementi:
    sono alternativi, a scelta del consumatore, salvo impossibilità o eccessiva onerosità dell’uno rispetto all’altro;
    sono senza spese per il consumatore;
    devono essere posti in essere entro un congruo termine e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
  2. riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari), che si caratterizzano per i seguenti elementi:
    sono anch’essi alternativi, a scelta del consumatore;
    sono attivabili nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; nel caso in cui riparazione o sostituzione siano tardive rispetto al termine congruo assegnato; nel caso in cui riparazione o sostituzione abbiano provocato notevoli inconvenienti al consumatore.
    Pertanto, quando la riparazione o la sostituzione non abbiano dato esito favorevole per il consumatore, egli potrà richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (e cioè dovrà restituire la merce con restituzione contestuale del prezzo pagato) o la riduzione del prezzo (il consumatore potrà tenere il bene “difettoso”, ma con il rimborso di una parte del prezzo). Nel caso della riduzione del prezzo, l’entità della somma da restituire sarà proporzionata all’uso che sia stato fatto della cosa, valutando il singolo caso.
  3. Durata della garanzia legale
    La garanzia legale dura due anni dalla consegna del bene e deve essere fatta valere dal consumatore entro due mesi dalla scoperta del difetto: occorre quindi conservare sempre la prova di acquisto (ricevuta fiscale o scontrino di cui si consiglia di fare subito una fotocopia perché le carte termiche degli scontrini possono scolorirsi con il tempo)1.

Obblighi del venditore
Anzitutto il venditore deve prendere in consegna il prodotto difettoso per verificare se il malfunzionamento dipenda o meno da un vizio di conformità. In particolare: per i difetti che si manifestano nei primi sei mesi dalla data di consegna del prodotto la verifica è sempre a carico del venditore in quanto si presume che esistessero al momento della consegna; successivamente, nel solo caso in cui il malfunzionamento non dipenda da un vizio di conformità, può essere chiesto al consumatore il rimborso del costo – ragionevole e preventivamente indicato – che il venditore abbia sostenuto per la verifica.
Successivamente, dopo aver riscontrato il vizio di conformità, il venditore deve effettuare la riparazione o la sostituzione del bene entro un congruo tempo dalla richiesta e senza addebito di spese al consumatore.

Differenza tra garanzia legale e garanzie convenzionali
Le garanzie convenzionali, gratuite o a pagamento, offerte dal produttore o dal rivenditore, non sostituiscono né limitano quella legale di conformità, rispetto alla quale possono avere invece diversa ampiezza e/o durata. Chiunque offra garanzie convenzionali deve comunque sempre specificare che si tratta di garanzie diverse e aggiuntive rispetto alla garanzia legale di conformità che tutela i consumatori.

I poteri di intervento dell’Antitrust
I comportamenti di rivenditori o produttori che inducano in errore il consumatore sull’esistenza o sulle modalità di esercizio della garanzia legale di conformità, ovvero ne ostacolino l’esercizio stesso possono costituire pratiche commerciali scorrette, vietate e sanzionate dal Codice del Consumo. In tal caso, l’Antitrust può intervenire, a tutela del consumatore, accertando la violazione, imponendo la cessazione della condotta contraria alla legge, sanzionando i soggetti responsabili fino a un massimo di 5.000.0000 euro. L’Antitrust può anche accettare impegni dell’impresa, senza accertare alcuna infrazione, se essi hanno un impatto positivo per i consumatori. Non può invece risolvere le singole controversie. Infine, l’Autorità può accertare la vessatorietà di clausole inserite in contratti o condizioni generali di contratto tra professionisti e consumatori che limitano la durata della garanzia legale di conformità o la escludono del tutto, disponendo l’adozione di misure per informare adeguatamente i consumatori.

Per quanto sopra esposto al nostro socio spetterebbe il diritto di scelta tra accettare la riparazione della sua valigia, oppure chiedere la sostituzione della stessa con una nuova. Tuttavia, nel caso di specie – e per vero in molti casi simili – il negoziante ha proposto soltanto l’opzione della riparazione sostenendo l’eccessiva onerosità della sostituzione.
Per questo motivo, e cioè perché la sostituzione si è dimostrata smisuratamente più onerosa della riparazione, il nostro socio dovrà accontentarsi di vedere riparata la sua valigia.

A cura di Giulia Mauli