La Corte di Appello di Milano, con n. 3283 del 2013, ha stabilito che la determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell’ deve essere effettuata tenendo conto di tutte le spese relative al contratto di finanziamento.

Nel caso di specie, giĂ  il giudice di primo grado aveva dichiarato nulle le clausole di un contratto di finanziamento relative agli interessi, in quanto il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) non teneva conto di tutte le spese relative al contratto: in particolare, erano state escluse le spese riguardanti la polizza assicurativa a garanzia del rimborso del mutuo.

La Corte di Appello, seguendo la linea interpretativa del giudice di primo grado, ha respinto l’appello della società finanziaria e ha chiarito che “la determinazione del tasso ai fini della indagine sulla usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito. Ritiene la Corte che, in tale prospettiva debba essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito ed attesa altresì, la sua natura remunerativa sia pure in via indiretta, per il mutuante.”