Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile rende noto che l’8 agosto 2018, il Direttore Generale dell’Ente, Alessio Quaranta, ha scritto alla compagnia aerea spagnola Volotea, informando contestualmente l’omologa Autorità iberica, per evidenziare le numerose criticità riscontrate in questa prima parte della stagione estiva, che stanno comportando disagi ai passeggeri e disservizi negli aeroporti nazionali, e per chiedere immediate azioni correttive.
Un’ ammonizione, come si legge nel comunicato stampa Enac, emessa perchè durante i mesi estivi Volotea avrebbe avuto «frequenti episodi di cancellazioni, overbooking e ritardi prolungati, con notevoli problematiche all’utenza». Enac ha pertanto chiesto alla società iberica di attuare tutte le iniziative possibili per rispettare gli impegni presi con i clienti, evitando ritardi, cancellazioni e prenotazioni in eccesso.
Il richiamo sarebbe avvenuto dopo la ricezione da parte di Enac di numerose segnalazioni da parte di utenti insoddisfatti. Alcune segnalazioni sono giunte anche alla nostra Associazione da parte di alcuni passeggeri veronesi che hanno subito disagi soprattutto relativi a ritardi dei voli. Il comunicato Enac continua precisando inoltre che «in merito alla tutela dei diritti del passeggero, l’Ente ha ricevuto numerose segnalazioni dagli utenti per il mancato rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004». Per questo «l’Enac ha altresì informato il vettore che, qualora dovessero perdurare tali disservizi e in assenza di un piano correttivo, tenuto conto dei disagi causati ai passeggeri e dei disservizi creati negli aeroporti, a partire dal 15 settembre p.v., la compagnia Volotea dovrà sospendere ogni attività di vendita e di volo in Italia e provvedere alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio».
La compagnia aerea ha risposto ad Enac confermando di aver ricevuto la missiva dell’Enac e assicurando il proprio impegno a offrire un servizio sempre migliore. In una nota del 10 agosto il vettore ha precisato che «nonostante le avverse condizioni e i ritardi legati alla situazione dell’Air Traffic Control in Europa, Volotea mantiene nel 2018 un tasso di puntualità superiore alla media del settore con un OTP15 (On Time Performance Standard) sopra il 71%, operando al di sopra di rilevanti compagnie low cost in Europa. Infine, il tasso di cancellazione dei voli di Volotea nel 2018 si mantiene tra i più bassi del settore».
Si legge inoltre che «Volotea fornisce assistenza ai clienti riproteggendoli su altri voli, in accordo con altri vettori associati, fornendo mezzi di trasporto alternativi e ospitalità in hotel quando necessario. Volotea fa sempre del suo meglio per garantire che i passeggeri vengano di volta in volta assistiti e informati in caso di disservizi».
Al riguardo Adiconsum Verona auspica che, in questi giorni di partenze per le vacanze, i consumatori veronesi non debbano subire disagi. In ogni caso l’Associazione è a disposizione di coloro che dovessero lamentare ritardi o cancellazioni e, al riguardo, rammentiamo quali sono i diritti del passeggero in tali ipotesi:
Se la compagnia aerea nega l’imbarco per overbooking
In tale ipotesi vi sono due possibilità:
1. il passeggero rinuncia volontariamente al volo ed ottenere il rimborso del biglietto (entro 7 giorni) oppure la riprotezione su altro volo alternativo o, ancora, altri benefici da concordare direttamente con la compagnia aerea.
2. Se il passeggero che rimane a terra non accetta una soluzione concordata con il vettore, egli ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su altro volo, oltre alla compensazione pecuniaria (il cui importo varia a seconda della tratta aerea) e all’assistenza a terra, ovvero pasti e bevande, albergo in caso di pernottamento, trasferimento in hotel, 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax, e-mail.
Se la compagnia cancella il volo
Se la cancellazione del viaggio dipende da circostanze eccezionali, si ha diritto al rimborso del biglietto (entro 7 giorni) o alla riprotezione su altro volo alternativo oltre all’assistenza a terra.
Invece se la soppressione del volo non è stata causata da circostanze eccezionali, allora il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto (entro 7 giorni) o alla riprotezione su volo alternativo, come alla compensazione pecuniaria (non dovuta nel caso il passeggero sia stato precedentemente informato dalla compagnia della cancellazione) e all’assistenza.
La compagnia ritarda in maniera prolungata il volo
In tale ipotesi è necessario distinguere tra ritardo alla partenza o all’arrivo:
1. ritardo in partenza da 2 a 4 ore: si ha diritto all’assistenza in base alla tratta aerea e alla distanza in chilometri. Mentre se il ritardo supera le 5 ore si ha diritto all’assistenza e all’eventuale rinuncia al volo con rimborso del biglietto entro 7 giorni.
2. Se il ritardo all’arrivo è superiore alle 3 ore i viaggiatori oltre all’assistenza possono ottenere la compensazione pecuniaria (dipende dalle ragioni del ritardo).