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Il Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 28.11.09 ha approvato, tra l’altro, su proposta dal Ministro della giustizia, Angelino Alfano, uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile, riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale. Il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere per poi tornare nuovamente in Consiglio per la validazione. Sarà operativo – ha spiegato il Ministro durante la conferenza stampa – entro 90 giorni.
“Si tratta – ha detto Alfano – di un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario. E’ il primo passo per sconfiggere il nemico numero 1 della giustizia italiana: la lentezza”. Attraverso la mediazione le parti tra le quali è sorta una controversia cercheranno attraverso l’operato di un mediatore – un soggetto terzo e qualificato (presso il Ministero della Giustizia sarà istituito un registro dei Mediatori) – di giungere ad un accordo condiviso.
La mediazione potrà essere di tue tipi: facilitativa, nel caso in cui le parti siano aiutate a raggiungere un accordo anche amichevole sul loro rapporto in funzione dei rispettivi interessi; aggiudicativa, quando viene proposta una risoluzione delle controversie distribuendo torti o ragioni. Sarà poi suddivisa in tre modelli: mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice. Nel primo caso, la mediazione sarà condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà un catalogo di situazioni in cui sono comprese le liti di condominio, locazione, responsabilità da colpa medica, i contratti bancari e assicurativi. Nella mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite, mentre in quella demandata dal giudice, quest’ultimo può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura dalla causa e le risultanze dell’istruttoria lo suggeriscano.
I vantaggi – ha spiegato il titolare del dicastero della Giustizia– sono legati alla velocità, all’economicità e ad alcune ragioni fiscali. La mediazione deve avvenire, infatti, in non più di 120 giorni e non è necessario essere seguiti da un pool di avvocati. Quanto alle ragioni fiscali, è previsto un incentivo automatico sul credito d’imposta e sulle tasse di registro.
Ma come si conclude la mediazione? Le parti possono accettare o rifiutare l’accordo. Rifiutando ricorrono alla giustizia ordinaria ma se il Giudice nell’emettere la sentenza fa proprio l’accordo proposto dal mediatore, la parte che ha rifiutato dovrà farsi carico delle spese legali.
Tratto da helpconsumatori.it
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