Sul tavolo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è arrivata una causa italiana che riguarda la civile. Si tratta di una controversia nata in materia di locazione, per cui il Tribunale di Palermo, ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che definisce alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, richieda che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia.

Il Tribunale chiede inoltre se la direttiva richieda criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione e se, nel caso in cui l’accordo amichevole e spontaneo non è raggiunto, la direttiva consenta che il mediatore possa formulare una proposta di (salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo, poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione).

La Corte ricorda, intanto, che la direttiva UE si applica alle controversie transfrontaliere ma non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Essa prevede che gli Stati membri consentano ai tribunali di suggerire alle parti di ricorrere alla mediazione, senza tuttavia obbligarle a tale scelta.

In Italia, il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria (legge delega 69/09 e d.lgs. 28/2010), per controversie relative a condominio, diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari). La legge delega ha previsto che anche per le controversie tra cittadini italiani (oltre che per quelle i transfrontaliere disciplinate dalla direttiva) la norma di attuazione dovesse essere elaborata nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria.

Tratto da helpconsumatori.it