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Associazione Difesa Consumatori APS
Con il D.lgs. 150/2011 sono entrate in vigore le nuove regole sulla semplificazione dei procedimenti civili. Per proporre ricorso verso le multe, le violazioni amministrative, previdenziali, ambientali, ecc. ci sono degli importanti aggiornamenti. La novità più rilevante consiste nel dimezzamento dei tempi per proporre ricorso avanti il Giudice di Pace verso le infrazioni al Codice della strada accertate dal 7 ottobre 2011.
L’opposizione al Giudice di Pace competente per territorio si deve presentare nel termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale, se il ricorrente risiede in Italia, e sessanta giorni se il trasgressore risiede all’estero. A questo provvedimento non si applica la sospensione feriale. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie che prevedono la detrazione dei punti patente.
Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 30 settembre 2011, ha specificato che rimane inalterato il termine per presentare alternativamente ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.). Pertanto chi vorrà proporre opposizione al Prefetto avrà 60 giorni di tempo e non 30 come chi sceglie di recarsi avanti il Giudice di Pace. Con il rischio, però, in caso di rigetto di subire automaticamente il raddoppio della sanzione.
Le novità riguardano anche il procedimento che viene così uniformato al rito lavoro “ove non diversamente stabilito”. In particolare l’art. 7 del d.lgs. cit. viene in aiuto della linea difensiva poichè stabilisce che se l’opponente o il suo difensore non si presentano all’udienza senza addurre giustificati motivi il Giudice convalida la multa “salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti”. In tale modo si ha la possibilità di vincere il ricorso anche solo sulla base della negligenza della Pubblica Amministrazione.
La circolare ministeriale citata specifica inoltre che per tutte le infrazioni accertate da venerdì 7 ottobre 2011 “le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex art. 204 bis C.d.S., dovranno essere notificate alla luce della novella normativa, indicando il termine di 30 giorni, anzichè gli attuali 60 giorni”.
A gennaio di un anno fa abbiamo assistito all’introduzione, con la Finanziaria 2010, del pagamento di un contributo di €.38,00, ora il taglio dei termini. Fatti due conti, per le infrazioni più lievi, converrà sempre pagare con buona soddisfazione delle Amministrazioni che si vedono così compensare egregiamente per la decurtazione, avvenuta ad agosto 2010, dei termini di notifica delle violazioni che da 150 giorni sono passati a 90 giorni.