L’AGCOM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di un’azienda, grazie alla segnalazione di Adiconsum Verona e di altre associazioni. Il caso in oggetto riguarda i contratti stipulati nell’ambito del commercio al dettaglio e presenta probabili risvolti scorretti e ingannevoli.

In particolare l’operatore commerciale fra il maggio e il novembre del 2009, ha promosso mediante chiamate tramite il proprio call center e attraverso la visita di agenti al domicilio dei consumatori, una tessera servizi gratuita, che avrebbe consentito di acquistare articoli per la casa presso punti vendita di vicina apertura con sconti molto convenienti, variabili tra il 30 e il 50 per cento e in un lasso di tempo compreso tra i 3 e i 5 anni.

La procedura nasconde però una sorta di stratagemma. L’adesione a questo programma di acquisti si faceva attraverso la compilazione di un modulo, il quale, oltre all’assenso alla sottoscrizione della tessera, si concretizzava nella realizzazione di un vero e proprio contratto, avente per oggetto l’acquisto immediato o un impegno di acquisto, di prodotti per la casa, per un importo che oscillava tra i 2.700 e i 5.200 euro.

Dopo 20, 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo, un agente dell’azienda si recava presso l’abitazione del consumatore per effettuare la consegna dei prodotti descritti nel modulo stesso, pretendendo il pagamento sollecito o rateizzato degli articoli, senza la possibilità di rinunciare e minacciando di adire a vie legali in caso di mancata corresponsione.

Il metodo e il comportamento utilizzati dalla società presenterebbero una violazione del Codice del Consumo, in quanto limiterebbero o escluderebbero la libertà di scelta del consumatore. Il procedimento commerciale utilizzato era infatti possibilmente tendenzioso, in quanto all’utente erano fornite informazioni imprecise, lacunose e non veritiere. La pratica utilizzata per la stipula del contratto risultava poi aggressiva, volta a condizionare in modo indebito la possibilità di scelta e il comportamento economico del consumatore, che veniva indotto, anche attraverso l’intimidazione di possibili azioni legali del tutto infondate e minacciose, a comprare prodotti non richiesti e escludendo all’utente stesso la possibilità di esercitare il proprio diritto d recedere.

Adiconsum Verona ha sostenuto che il comportamento della società fosse scorretto. I consumatori non erano infatti posti nelle condizioni di poter ricevere tutte le informazioni rilevanti per eseguire una scelta cosciente e ragionata, trovandosi ad aver concluso un vero e proprio contratto che prevedeva un impegno diverso da quello che era stato presentato.

Il caso prospettato non è poi l’unico in Italia. L’ ha già sanzionato altre aziende che utilizzano una tecnica commerciale di questo tipo. Tali aziende, che spesso cambiano nome e marchio, basano la loro attività sulla buona fede delle persone.

L’attenzione verso l’adesione ai contrati simili va quindi sempre tenuta alta, considerando poi che lo stipulare accordi con modalità così poco chiare non può che nascondere aspetti ingannevoli.

Il consumatore ha, inoltre, il diritto di recesso, che si esercita per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali, ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 206/05 (codice del Consumo), mediante l’invio di raccomandata A/R alla sede legale dell’impresa entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

Silvia Caucchioli