Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Mancavano solo loro all’appello, ma dal 1° marzo anche i viaggiatori che utilizzano i pullman per spostarsi all’interno dell’Unione europea godranno di un’adeguata tutela. La Commissione europea, infatti, dopo aver varato norme per i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo, ha emanato il Regolamento n° 181/2011 sulla tutela di chi viaggia all’interno dell’Unione europea avvalendosi di autobus e pullman.
Ecco i diritti sanciti dal Regolamento:
Informazione
· Diffusione e pubblicazione delle informazioni a carattere generale sui diritti dei viaggiatori di autobus/pullman nelle stazioni e via internet e prima e durante il viaggio
Tariffe e condizioni contrattuali
· Nessuna discriminazione basata sulla cittadinanza
Overbooking, cancellazione e ritardo della corsa
· Rimborso del prezzo del biglietto o “reinstradamento” (una sorta di riprotezione) su altro pullman in caso di emissione di biglietti superiore ai posti disponibili (overbooking), cancellazione o ritardo superiore a 2 ore della corsa (per distanze superiore ai 250 km)
· Ulteriore rimborso del 50% del prezzo del biglietto (oltre al rimborso pieno), nel caso in cui, per overbooking, cancellazione o ritardo superiore alle 2 ore dall’orario di partenza e sempre per distanze superiori ai 250 km, la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento
· Assistenza (pasti e bevande) ed eventuale sistemazione in albergo, in caso di cancellazione o ritardo oltre i 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle 3 ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km).
Incidenti stradali
· Risarcimento in caso di decesso, lesioni, perdita o danneggiamento del bagaglio
Reclami
· Istituzione di un sistema di gestione dei reclami da parte della società di trasporti
Persone disabili o a mobilità ridotta
· assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus
· risarcimento in caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità;
Il Regolamento prevede inoltre l’istituzione in ogni Stato membro di un’Authority nazionale in grado di garantirne l’applicazione e, nei casi di mancato rispetto, di comminare sanzioni.
Per approfondimenti: leggi la scheda (.pdf)