Scaduto il 30 giugno scorso il termine per dotare gli impianti dei condomìni e degli edifici polifunzionali di contatori di fornitura, sotto-contatori o in alternativa di sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione (contabilizzatori e termovalvole) sono in arrivo le sanzioni per chi non ha ottemperato agli obblighi previsti dal decreto legislativo 102/2014 e alle disposizioni integrative contenute nel decreto legislativo 141/2016.

Il decreto legislativo 141/2016 ha apportato alcune modifiche alle sanzioni previste dall’art. 16 del D. lgs. 102/2014 in capo ai proprietari di immobili e ai condomìni.

Sanzioni pecuniarie previste per i proprietari delle unità immobiliari

Le sanzioni previste sono le seguenti:

·      sanzione da 500 ai 2.500 euro per il proprietario dell’unità immobiliare che non ha provveduto all’installazione del sotto-contatore, ossia di un contatore di energia (esclusa quella elettrica) posto a valle del contatore di fornitura, in grado di misurare l’energia consumata dal singolo immobile o edificio. La sanzione non viene irrogata in presenza della relazione tecnica che attesti che il sotto-contatore non può essere installato per motivi tecnici o per inefficienza in termini di costi da sostenere o perché non proporzionato ai risparmi energetici potenziali

·      sanzione da 500 a 2.500 euro per il proprietario dell’unità immobiliare che non potendo installare il sotto-contatore non ha provveduto all’installazione di contabilizzatori e termovalvole su ciascun radiatore, a meno che non sia in possesso di una relazione tecnica che attesti la mancata installazione per motivi di inefficienza a livello di costi.

 

Sanzioni pecuniarie previste per i condomìni

Le sanzioni previste sono le seguenti:

·      i condomìni sono soggetti a una sanzione da 500 a 2.500 euro in caso di non ripartizione delle spese connesse  al consumo di calore per il riscaldamento  degli  appartamenti  e  delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in modo centralizzato, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. Il decreto legislativo 141/2016 recita che è possibile per questa prima stagione la suddivisione di tali spese in base ai soli millesimi di proprietà.
IMPORTANTE: Ricordiamo che gli immobili dotati di riscaldamento autonomo (caldaietta) o quelli che presentano impedimenti tecnici, costi elevati o complicazioni nell’adeguamento sono esenti dall’installazione di contabilizzatori e termovalvole.