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Associazione Difesa Consumatori APS
La vicenda prendeva le mosse dalla ricezione, da parte di un nostro associato, di un sms di conferma di variazione del numero telefonico proveniente da una utenza sconosciuta, ma a firma della banca.
Nonostante in via precauzionale il cliente avesse fatto accesso da PC nella propria area riservata per reinserire la propria utenza telefonica, constatava in seguito un addebito non riconosciuto di circa duemila euro derivante da una transazione effettuata su un sito asiatico in dollari di Hong Kong.
Apprendeva quindi come ignoti si fossero fraudolentemente introdotti nella propria pagina personale, andando a sostituire il corretto numero telefonico con una utenza straniera ed, una volta modificato il numero, avevano così potuto avere accesso al pin dispositivo inviato dall’intermediario a conferma delle operazioni.
Nonostante la banca respingesse il reclamo, l’Arbitro Bancario rilevava che l’autenticazione a mezzo di dati statici della carta e OTP, quanto meno a far data dal 14 settembre 2019, non è più in linea con gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa comunitaria.
Spiega l’Avv. Federica Carpi di Adiconsum Verona che il legislatore pone in capo al il soggetto che svolge attività pericolosa (nel caso di specie, proprio la banca) degli specifici doveri di protezione nei confronti del cliente, il cui mancato rispetto comporta l’obbligo di provvedere al risarcimento del danno, fornendo come prova liberatoria la sola circostanza di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Nel caso di specie l’Arbitro bancario ha evidenziato l’adozione di misure di sicurezza ormai obsolete ed ha conseguentemente disposto l’integrale rimborso delle somme al correntista.