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Associazione Difesa Consumatori APS
Due viaggiatori si vedono cancellare il volo di ritorno dalla vacanza negli Stati Uniti. Sono costretti ad attendere dodici ore all’aeroporto di Parigi e perdono un giorno di lavoro. Avevano acquistato presso un’agenzia di viaggi di Verona un pacchetto vacanza tutto compreso. Al rientro in città si rivolgono all’agenzia e al tour operator per avere un risarcimento per il disagio subito.
La loro richiesta viene però negata. Il tour operator invita i viaggiatori a rivolgersi alla compagnia aerea. Contrariamente a quanto sostenuto dal tour operator, i viaggiatori hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo. Le disposizioni del Regolamento, infatti, si applicano a tutti i voli, sia quelli di linea o “charter”, anche se inclusi in pacchetti turistici tutto compreso come previsto dall’art. 3 del Regolamento.
Inoltre, il Codice del Turismo (D.Lgs. 79/11) all’art. 43 chiarisce che “l’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.” Anche se la responsabilità del danno è della compagnia aerea, il tour operator deve risarcire il viaggiatore per la cancellazione del viaggio aereo. In caso di cancellazione del volo non dovuta a circostanze eccezionali, il passeggero ha, quindi, diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti; alla compensazione pecuniaria e all’assistenza.