18 Giugno 2015
Categoria: Soldi
Dopo il divieto alla capitalizzazione trimestrale degli
interessi la Corte di Cassazione ha recentemente statuito anche in merito alla
capitalizzazione annuale degli stessi.
Con la
sentenza n. 9127 del 6 maggio 2015 la Suprema Corte ha sentenziato che
non esistono né regole ad hoc né usi o consuetudini che consentano la capitalizzazione annuale degli interessi debitori: pertanto
l’anatocismo è da considerarsi assolutamente arbitrario e di conseguenza sempre vietato. Nel caso affrontato, l’istituto interessato aveva obiettato che esistessero usi normativi che legittimavano la capitalizzazione annuale.
Stop alla capitalizzazione annuale degli interessi
Ricordiamo che il divieto di anatocismo è previsto dalla
Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), che ha così modificato il Testo Unico Bancario (TUB).  Si rammenta che in prima battuta il legislatore aveva subordinato l’entrata in vigore del divieto all’emanazione di apposita delibera  attuativa del
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. Successive le pronunce del Tribunale di Milano hanno stabilito che
il divieto è comunque applicabile a prescindere dall’emanazione della regolamentazione attuativa.
Adiconsum Verona ricorda a tutti gli interessati che l’Associazione è in grado di verificare i contratti di mutuo, conto corrente e leasing in merito alla corretta applicazione degli interessi per combattere il fenomeno dell’anatocismo e dell’usura.