Viste le numerose richieste in merito pubblichiamo una breve nota in merito ai termini di notifica delle sanzioni amministrative elevate per violazione al Codice della Strada così come recentemente modificato.

L’articolo 201 del nuovo codice della strada, così come modificato dall’art. 36 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, ha ridotto da 150 a 90 giorni il termine per la notificazione del verbale nelle ipotesi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata della violazione.

In tal caso nel verbale dovranno essere indicate espressamente le ragioni per cui non è stata possibile la contestazione immediata: infatti motivazioni generiche o comunque meramente apparenti legittimeranno la proposizioni di un fondato ricorso.

Il temine di 90 giorni, in base alla citata normativa decorre “………..dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Alla luce di questa disposizione, nelle ipotesi di successiva identificazione dell’effettivo trasgressore, per vagliare il rispetto della vigente normativa è necessario richiedere all’organo di polizia procedente l’accesso agli atti, verificando così il rispetto del termine di notifica.

Ulteriore questione riguarda la disciplina delle notifiche effettuate a mezzo posta, per le quali il termine di 90 giorni si considera rispettato quando la polizia abbia entro tale termine consegnato il verbale all’ufficiale giudiziario addetto alle notifiche, a nulla rilevando il successivo momento di ritiro del plico da parte del destinatario.

Da ultimo giova ricordare che nel nostro sistema giuridico vige una presunzione legale in forza della quale l’atto si considera ricevuto dal destinatario anche in assenza di un’effettiva conoscenza. Questa presunzione opera quando le prescrizioni relative il procedimento di notifica sono state rispettate dagli organi addetti.

Perciò l’atto notificato a mezzo posta si presume ricevuto e quindi conosciuto allo scadere del decimo giorno di deposito presso l’ufficio postale competente. Per permettere al cittadino di vagliare la regolarità del suddetto iter le operazioni di notifica dovranno quindi essere dettagliatamente registrate e annotate in calce all’originale.

Avv. Iacopo Cera

Approfondimenti: Corte di Cassazione, Sezioni Unite senteza n. 24851 /2010 – Circolazione stradale – Sanzione amministrative – “Dies a quo” del termine di 150 giorni [n.d.r., ora 90 giorni] per la notifica del verbale – Il “dies a quo” del termine di 150 giorni [n.d.r., ora 90 giorni] per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione negli atti dello stato civile.

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