Non accenna a spegnersi la contestazione per i parcheggi a pagamento a . A seguito delle segnalazioni ricevute, da parte degli abitanti della frazione del , abbiamo deciso di chiedere al , Domenico Bianchi, informazioni circa l’istituzione  delle aree di sosta a pagamento.

Come è noto con la delibera di giunta n. 45 del 16 maggio scorso è stata approvata la convenzione con la Comunità Montana per la gestione dei parcheggi: 120 posti auto, 3 posti per disabili e tre posti per gli autobus sono della Comunità Montana. Sono invece di proprietà del Comune di Fumane altri 100 posti auto e due posti per disabili. Secondo la delibera, la gestione è a carico della sopra indicata Comunità, che provvederà ad introitare le somme percepite dagli utilizzatori e a pagare le spese di gestione.

La decisione di istituire i due parcheggi a pagamento appena fuori Molina ha creato un vivace dibattito. Abbiamo allora deciso – sollecitati dai cittadini –  di scrivere al Sindaco, Domenico Bianchi. L’istituzione delle aree di sosta a pagamento di cui sopra non prevederebbe la possibilitĂ  di parcheggiare gratuitamente nelle zone limitrofe. Se questa circostanza risulterĂ  confermata, verrebbe violato il principio secondo cui accanto alle aree di sosta a pagamento devono essere previste anche le aree di sosta gratuita.

Ecco il testo della lettera:

«A seguito delle segnalazioni ricevute da parte degli abitanti del Comune da Lei presieduto e raccolti da parte di Adiconsum Verona, scriviamo la presente al fine di ottenere le opportune informazioni inerenti una delicata questione, che di seguito Le verrà rappresentata.

PoichĂ© ci è stato riferito che nel Comune di Fumane, piĂą partitamente nella Frazione di Molina, non esistono aree pubbliche adibite a parcheggio gratuito, siamo a parteciparLe quanto segue. E’ notorio che i Comuni non possono adibire aree pubbliche a parcheggio a pagamento se nella zona non predispongono area di parcheggio libero – sosta gratuita -; il principio poc’anzi espresso è stato affermato anche dalla Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza datata 9.1.2007, n. 116, di talchĂ© saranno nulli gli eventuali verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata elevati in un’area di parcheggio a pagamento, se nella zona non è presente anche un’area di sosta libera.

Quanto testè rilevato trae origine dall’art. 7 comma 8 CdS, il quale stabilisce che “qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”; tuttavia, e nella consapevolezza che l’obbligo del Comune non sussiste in tre particolari casi -a) area pedonale, b) zona a traffico limitato, c) zone definite A dall’art. 2 del D.M. 1444/68-.

Con la presente siamo a chiederLe se il Comune di Fumane, Frazione di Molina, ha il diritto di rientrare nei tre casi sopra specificati».