Sanzione di  80.000 euro ad Air France per le limitazioni previste dalla Compagnia in caso di mancata utilizzazione, da parte dei consumatori, della prima tratta di un andata e ritorno o con destinazioni multiple. La condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno, o comunque la richiesta di un supplemento di prezzo imposta al passeggero che voglia effettuare il volo di ritorno non avendo fruito della tratta di andata (la cosiddetta no show rule), costituisce per l’Autorità Antitrust una pratica commerciale scorretta che viola le norme del Codice del Consumo.

E ciò con specifico riferimento sia alle modalità di informazione al momento dell’acquisto on line circa l’esistenza di questa regola tariffaria, sia riguardo alla mancata previsione di una specifica procedura che consenta di avvisare la Compagnia aerea, in un tempo ragionevole, di voler comunque effettuare il volo di ritorno.

Nel corso del procedimento, ha modificato le proprie Condizioni Generali di Contratto, introducendo un’apposita procedura per il mercato italiano. Questa prevede, senza incorrere in ulteriori oneri o sgradite sorprese al momento dell’imbarco, la possibilità  di informare la Compagnia dell’intenzione di usufruire della tratta successiva già acquistata, contemperando così la regola dell’obbligo di utilizzo sequenziale dei tagliandi di volo con le esigenze dei consumatori.

In tema di no show rule, analoghi provvedimenti sono stati assunti dall’Autorità nei confronti di -CAI e .

Per approfondimenti: www.agcm.it

Comunicato Stampa Agcm del 22/01/15