Quattro diverse multe per complessivi 179 mila euro è il bilancio delle sanzioni decise dall’Autorità nei confronti della compagnia aerea Easyjet. Sotto accusa ci sono diverse pratiche commerciali scorrette adottate dalla compagnia: l’uso necessario di un numero a pagamento 899 per l’esercizio del diritto al rimborso del biglietto in caso di rinuncia o annullamento del volo; l’impossibilità di assicurare il servizio di priorità all’imbarco, chiamato Speedy Boarding, in caso di trasferimento dei passeggeri dal gate all’aereo attraverso bus navetta; la preselezione online di caselle relative a servizi opzionali quali assicurazione del viaggio e trasporto bagaglio in stiva, che sono facoltativi ma risultano preselezionati, dunque necessitano di una scelta di opt-out; l’indicazione non chiara ed esaustiva dei diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato e ritardo prolungato.

In particolare, si legge nel bollettino Antitrust, “l’unica modalità indicata per ottenere informazioni ed eventualmente esercitare il diritto al rimborso è quella di rivolgersi al numero 899. Al riguardo, appaiono significative alcune segnalazioni pervenute da parte di consumatori dalle quali emerge come gli stessi siano stati avvisati della possibilità di utilizzare il sito internet per le richieste di rimborso solo dopo aver contattato il numero telefonico a pagamento”. In sostanza, anche se Easyjet ha reso disponibile sul sito internet una procedura di richiesta rimborso online, l’unica indicazione che risulta chiara è che il consumatore deve contattare il numero a pagamento. Scrive l’Antitrust: “L’obbligatorietà per il consumatore di contattare per tutte le ipotesi di richieste di rimborso un numero telefonico a pagamento, dai costi apprezzabili, rende vano o limita considerevolmente la vantata convenienza economica del servizio offerto, nonché l’effettiva possibilità di esercizio dello stesso diritto al rimborso e ciò, in particolar modo, allorquando si tratti di compagnie aeree low cost, in relazione alle quali la porzione di tariffa costituita dagli elementi essenziali, gli unici concretamente rimborsabili nella fattispecie, costituisce molto spesso la parte economicamente meno significativa”. Per questa pratica considerata scorretta l’Antitrust ha deciso una sanzione di 45 mila euro.

La seconda pratica riguarda il servizio Speedy Boarding, che consente ai passeggeri l’accesso prioritario all’aereo e la possibilità di scegliere il posto a bordo. Rileva l’Antitrust: “Dalle evidenze acquisite risulta tuttavia che tale servizio, in alcune infrastrutture aeroportuali, o comunque in alcune circostanze, non consente la priorità all’imbarco sull’aeromobile e la conseguente scelta del posto, ma soltanto una priorità nell’accesso ai varchi di controllo delle carte di imbarco e, dunque, all’accesso al bus navetta per il trasferimento all’aeromobile”. Ma tutto questo non garantisce di essere i primi a salire sull’aereo. Per questa pratica, l’Antitrust ha deciso una sanzione di 29 mila euro.

Una sanzione di 85 mila euro riguarda invece la preselezione, durante la prenotazione online del volo, di servizi ulteriori e facoltativi e l’indicazione del servizio trasporto bagagli quale tasse. La compagnia applica dunque il sistema del silenzio-assenso per la sottoscrizione di una polizza assicurativa per spese mediche, bagagli e annullamento della prenotazione (9,50 euro) e la preselezione dell’opzione per il trasporto di un bagaglio da stiva (11 euro a collo). Secondo l’Antitrust, “entrambi questi servizi rappresentano opzioni supplementari e distinte rispetto al prodotto principale (il servizio di trasporto aereo). Le modalità di adesione alle citate proposte, riportate nelle pagine web dedicate alla prenotazione dei voli, si articolano in modo tale che il consumatore, ove non interessato all’acquisto del servizio, deve deselezionare le relative opzioni. In caso contrario, la prenotazione risulta comprensiva dei citati servizi che, oltre ad essere facoltativi, hanno anche un’apprezzabile incidenza economica sul prezzo finale del biglietto. La particolare modalità di scelta dei servizi di cui trattasi appare idonea a indurre il consumatore a procedere al loro acquisto senza averne pienamente compreso la diversa natura”.

La quarta pratica sanzionata dall’Antitrust è l’indicazione non chiara dei diritti del passeggero per negato imbarco, cancellazioni, ritardi del volo. L’acquisizione delle informazioni sul sito internet non è agevole perché queste non sono collocate in modo da essere facilmente accessibili, in quanto si trovano in una diversa pagina web, contenente la versione integrale del “Regolamento del Vettore”, che il consumatore deve consultare per prenderne visione. E invece i diritti dei consumatori nei casi di overbooking, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore “dovrebbero essere palesati ai consumatori attraverso un’informazione completa, facilmente accessibile e dettagliata (circostanza sicuramente possibile nella modalità di vendita on-line), in modo da fornire ai consumatori stessi una piena consapevolezza di tali diritti”. Questa pratica è stata sanzionata dall’Antitrust per 20 mila euro.

 

Tratto da helpconsumatori.it