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Associazione Difesa Consumatori APS
Dal prossimo 18 giugno entreranno in vigore le nuove norme in materia condominiale contenute nella legge n. 220/2012. Tante le novità, che riguardano l’amministratore, le maggioranze in assemblea, le parti comuni, il riscaldamento, gli animali domestici e molto altro.
Le novità maggiori sono legate alle modifiche del Codice Civile, per gli articoli in materia, che risalivano al 1942, anno in cui pochissimi erano i condomini, e quelli esistenti non erano dotati degli impianti e delle tecnologie di oggi come: ascensori, condizionatori e parabole satellitari. La riforma è utile per adeguare la norma alla nuova situazione costruttiva. Così come per renderla più semplice, chiarendo obblighi e diritti ed introducendo maggiore efficienza, sicurezza e trasparenza. Una riforma che finalmente riprende e trasforma in legge molte delle pronunce importanti della giurisprudenza sul condominio.
Ma vediamo le principali novità. L’amministratore è necessario nominarlo quando i condomini sono più di otto, prima il limite era di quattro. Per svolgere questa attività deve godere dei diritti civili, non deve essere stato condannato per reati contro il patrimonio e non deve essere stato protestato. Deve essere in possesso del diploma superiore ed avere svolto formazione professionale. I due ultimi requisiti non sono necessari se l’amministratore è uno dei condomini oppure ha già svolto in precedenza l’attività. Per le assemblee non potrà più ricevere deleghe. Vi sarà la possibilità di chiedere all’amministratore una polizza assicurativa per la sua attività. Rimarrà in carica per due anni salvo la possibilità di revoca dopo il primo periodo. Tutte le entrate e le uscite dovranno transitare sul conto corrente del condominio. Le norme sull’amministratore si applicheranno anche negli edifici di edilizia residenziale pubblica.
Per chi non paga le spese, l’amministratore dovrà agire per il recupero, con un decreto ingiuntivo, entro sei mesi dall’approvazione del bilancio. I creditori dovranno agire prima sui morosi e l’amministratore potrà indicare chi sono.
Inoltre sono state aggiornate le sanzioni per i soggetti che non rispettano il regolamento che andranno da 200 ad 800 euro.
Cambiano poi le maggioranze per l’assemblea in seconda convocazione. Mentre per le spese di scale ed ascensori viene definitivamente fissato che dovranno essere suddivise per metà sui millesimi e per metà sulla base del piano.
Potrà essere attivato a richiesta dei condomini anche un sito web in cui trovare tutti i documenti e i conti del condominio.
Gli animali domestici potranno vivere in casa senza la paura che il regolamento lo vieti.
Sarà più semplice cambiare la destinazione d’uso delle parti comuni; dall’unanimità si passa ai 4/5. Mentre in caso di controversie condominiali non è più obbligatorio il tentativo di conciliazione, dopo la sentenza successiva alla legge, della Corte Costituzionale di dicembre 2012.
Il condomino che si vuole staccare dal riscaldamento centralizzato potrà farlo senza formalità purché non crei problemi e squilibri agli altri e chi si stacca continui a pagare la manutenzione straordinaria.
Vengono anche rivisti i quorum per gli impianti di videosorveglianza, per installare impianti di energie rinnovabili che ora dovranno avere la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà dei millesimi.
La riforma introduce anche il concetto di supercondominio al quale si applicano le nuove norme.
Per la ripartizione delle spese tra il proprietario che è il condomino e l’inquilino nulla cambia. Il riferimento rimane agli articoli 9 e 10 della legge 392 del 1978, al codice civile e alla tabella G del decreto interministeriale 30 dicembre 2002 .