La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo (cartelle esattoriali e avvisi di pagamento) direttamente ad .

La legge prevede che, dal 1° gennaio 2013, Equitalia dispone lasospensione immediata dell’attività di riscossione nel caso in cui il presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore tramite Equitalia siano interessate da una delle seguenti cause di inesigibilità:

–       prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;

–       provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

–       sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;

–       sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

–       pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;

–       qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La domanda di sospensione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento giudiziale, ecc.) e da un documento di riconoscimento.

Dal momento della presentazione della richiesta, Equitalia ha 10 giorni di tempo per trasmetterla all’ente creditore, titolare della somma richiesta, che verifica la regolarità della documentazione fornita dal contribuente.

L’ente creditore, a sua volta, ha 60 giorni di tempo per rispondere (tramite raccomandata a/r o pec), comunicando l’esito della verifica, positivo o negativo, sia al cittadino che ad Equitalia, alla quale, in caso di esito positivo, dovrà inviare anche l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.

In caso di esito negativo, l’ente informerà Equitalia della ripresa dell’attività di riscossione.

Se l’ente creditore non risponde, dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda, il debito è annullato di diritto.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e sul sito internet http://www.gruppoequitalia.it. La domanda può essere presentata direttamente agli sportelli di Equitalia o inviata via fax, tramite raccomandata a/r o attraverso la funzionalità online “Invia un’e-mail al Servizio Contribuenti” sul sito internet di Equitalia.