L’Art. 50 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”) ha apportato alcune modifiche alla disciplina posticipando il termine di presentazione delle domande di al 18 giugno 2020. La precedente scadenza era quella del 18 aprile 2020.

Inoltre il Decreto ha stabilito che all’azionista e all’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’ deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. Quindi chi ha già presentato la domanda potrà avere un anticipo del rimborso.

Di seguito riportiamo l’art. 50 del decreto:

  1. All’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «All’azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio»;
    b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: « All’obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio »;
  2. All’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: “18 aprile 2020” sono sostituite con le
    seguenti: “18 giugno 2020”.