Lo shopping on line costituisce sempre più una occasione per il consumatore; sulla rete è possibile acquistare una molteplicità di prodotti con una scelta vasta e a prezzi, di certo, competitivi.

Si stima che il giro d’affari potrebbe superare nel 2012 i 9,5 miliardi di euro.

In concomitanza a questa crescita si assiste, purtroppo, ad una continua evoluzione delle tecniche di raggiro: nell’ultimo anno le denuncie di illeciti nell’e-commerce sono state più di 19 mila, contro le circa 15 mila del 2011.

Il rischi di incappare in frodi e furto d’identità rimane alto, imponendo al consumatore di adottare tutta una serie di cautele necessarie per evitare di essere vittima di quella tecnica fraudolenta denominata “”.

Il phishing è un fenomeno complesso che abbraccia diverse modalità di attacco perpetrate, per lo più,attraverso email spam o virus con cui il phisher riesce ad ottenere informazioni personali, quali le credenziali per accedere a servizi bancari on line, le password di accesso diretto alla gestione dei conti correnti, i numeri di carte di credito.

Le modalità standard di manifestazione del fenomeno consistono nell’invio di false email, molto simili a quelle inviate dagli istituti di credito, che indirizzano verso siti fasulli in cui l’utente inserisce i propri dati personali e finanziari in form predisposti dal phisher.

I dati personali posso essere carpiti, anche, mediante l’impiego di malware, software maligni che vengono inavvertitamente scaricati mentre si effettua un acquisto.

Contro i phishing attacks il mondo della finanza cerca d’individuare nuovi e più sicuri strumenti di pagamento on line, tra questi vanno salutati con favore e le nuove frontiere di mobile payment .

MyBank è, di fatto, un bonifico on line, che si presume sarà messo a disposizione dei consumatori all’inizio del 2013, al termine della fase pilota che prenderà avvio a breve. Questo mezzo di pagamento consente di utilizzare la piattaforma di on line banking del consumatore per effettuare il pagamento a favore del merchant.

In particolare, al momento del saldo sarà sufficente cliccare sull’icona Mybank per entrare nell’home page della propria banca ed essere automaticamente indirizzati dal sistema nella sezione bonifici; controllato l’importo e il destinatario si potrà acconsentire con un ok all’esecuzione dell’operazione.

Mybank, che raccoglie l’adesione delle principali banche italiane e di noti merchant, ha l’indiscutibile vantaggio di evitare l’invio dei propri dati on line.

Ulteriori soluzioni interessanti in questo senso provengono da smartphone e tablet, destinati ad essere la nuova frontiera della moneta elettronica.

Tra i servizi di pagamento sicuri quelli che puntano sui , i codici bidimensionali che permettono l’invio di denaro con smartphone senza trasmettere informazioni sensibili: si scatta la foto, sullo schermo appaiono i dettagli del pagamento, con la app si conferma e l’operazione è effettuata.

Nel secondo semestre del 2013 partirà, inoltre, il nuovo sistema di pagamento con cui sarà possibile affettuare transazioni con carta di credito, di un qualsiasi circuito, tramite pc, smartphone e tablet, senza bisogno di comunicarei dati della carta nè di strisciarla nel lettore.

I nuovi servizi per i pagamenti digitali in corso di avvio garantiranno al consumatore un maggiore livello di sicurezza e affidabilità senza rinunciare alla comodità.

Ciò non deve, però, portare ad abbassare la soglia di attenzione: la fantasia dei truffatori non ha limiti, ma per neutralizzare i loro raggiri il consumatore può, dal canto suo, adottare semplici e, di certo, utili contromisure per usufruire di una serena esperienza di e-commerce.

Regole auree che il consumatore deve adottare quando acquista in rete sono: verificare, sempre, l’affidabilità del sito e-commerce prescelto, ricercando sui blog l’esperienza di acquisto altrui oppure reperendo informazioni sul sito www.gat.gdf.it della Guardia di finanza, non condividere, mai, le credenziali di accesso al proprio conto o i numeri di carte di credito, utilizzare softwar e browser aggiornati.

Nella spiacevole ipotesi che il consumatore cada nella rete delle frodi la legge predispone presidi ad hoc che gli consentono il recupero delle somme illecitamente sotrattegli.

In particolare, l’art. 56 del Codice del consumo prevede con riferimento ai contratti a distanza, conclusi con professionisti, per cui il pagamento sia stato effettuato mediante carta, che “l’istituto di emissione della carta di pagamento deve riaccreditare al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo“.

E, poi, il recente decreto legislativo 11/2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, disciplina agli artt. 9-12 gli obblighi e diritti dell’utilizzatore (cliente).

Nello specifico ai sensi dell’art.10 “qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento (banca) provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti“.

E’, infine, espressamente stabilito agli artt. 11 e 12 che il prestatore di servizi di pagamento è, tenuto a rimborsare al pagatore l’importo dell’operazione non autorizzata, e che l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente.

Per usufruire dei meccanismi di recupero predisposti dalle previsioni del decreto legislativo citato sarà, però, onere del consumatore, che è venuto a conoscenza della sottrazione di somme operata a suo danno, segnalare l’irregolarità alla banca o, nel caso sia stata utilizzata una carta di pagamento, bloccarla immediatamente tramite l’apposito numero verde, e presentare regolare denuncia alle autorità competenti, avendo cura d’inviarne copia al relativo istituto di credito.

Nel caso in cui l’istituto non intenda soddisfare la richiesta di rimborso proposta dal consumatore, quest’ultimo potrà adire l’Arbitrato bancario finanziario, quale celere procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria.

Avv. Rosa Maria Vadalà

dottoranda all’Università di Verona in diritto penale