Recentemente sono state pubblicate le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Verona sulle Vista Red di . Il ha visto quali imputati Andrea Volpe, Comandante della Polizia Locale di Lavagno, e Daniele Scuccato, rappresentante legale della Traffic Tecnology s.r.l..

I Giudici del Collegio, presieduto dal dott. Sandro Sperandio, hanno ricostruito le modalità di accertamento delle infrazioni tramite le apparecchiature installate sui semafori. I filmati registrati dalle telecamere venivano visionati dalla Traffic Tecnology s.r.l., il cui personale selezionava il materiale, scartando i filmati inutilizzabili. Quelli idonei a documentare il passaggio con il rosso venivano invece inviati telematicamente al Comando di Polizia locale di Lavagno. Qui gli agenti visualizzavano le immagini scegliendo quelle passibili di sanzione. Verificata l’identità del proprietario del mezzo, tramite interrogazione all’archivio delle Motorizzazione civile, veniva creato un file di testo ed inviato via web alla ditta Open Software s.r.l.. A sua volta quest’ultima lo inviava alla ditta Selecta s.p.a. che provvedeva alla stampa ed invio a mezzo posta al contravventore.

Pertanto per il Collegio “l’impostazione accusatoria secondo la quale la Polizia Locale di Lavagno avrebbe interamente affidato l’accertamento delle violazioni […] alla Traffic Tecnology s.r.l. non ha trovato conferma”. Inoltre il Tribunale ha riconosciuto che il verbale originale è rappresentato dal “documento informatico, formato dall’agente al momento dell’accertamento dell’infrazione […]. Tale documento va considerato alla stregua di un vero e proprio verbale, in quanto contiene tutti gli elementi essenziali del verbale di contravvenzione, come elencati dall’art. 383 del Codice della Strada, che non impone il formato scritto e l’apposizione immediata della firma dell’accertatore”.

Il Tribunale di Verona ha così stabilito che la mancata stampa dell’originale del verbale non può essere rilevante ed ha assolto gli imputati dall’accusa di falso. In particolare Daniele Scuccato, titolare della Traffic Tecnology s.r.l., è stato ritenuto estraneo alle ipotesi di reato contestato poiché “ha fornito un’apparecchiatura regolarmente omologata dal competente Ministero”.

Assoluzione anche per il reato di truffa sia perché i verbali di contestazione, secondo quanto sopra illustrato, non erano inesistenti, ma anche perché nessuna norma prevede quanto debba durare la luce semaforica gialla che, nel caso di specie, non è mai scesa sotto la soglia dei 4 secondi.

Per quanto attiene agli altri capi di imputazione, i reati di turbata libertà degli incanti e di abuso d’ufficio, il Collegio ha statuito che sono state rispettate le norme previste dal Codice degli Appalti.

Per contro i Giudici hanno ritenuto il Comandante Volpe penalmente responsabile poiché lo stesso, verso la fine del gennaio 2008, ha indotto gli agenti Carlo Maria Vivenza e Pietro Cobelli (la cui posizione è stata oggetto di patteggiamento) a firmare oltre 6mila verbali attestanti che gli stessi erano stati redatti precedentemente ovvero in una data non coincidente con quella dell’effettivo accertamento.

Per tale motivo Andrea Volpe è stato condannato ad un anno e quattro mesi con pena sospesa e non menzione della condanna. Contro tale sentenza è stato proposto appello.

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