In questi giorni abbiamo riscontrato che Equistalia sta procedendo a disporre fermi amministrativi illegittimi. Con la direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 si può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando i debiti:

– sono stati correttamente pagati con prova di pagamento collegabile a quell’atto poi iscritto a ruolo;

– sono stati sospesi in un procedimento giudiziale (per es. causa davanti al giudice di pace o alla commissione tributaria) dove non ha preso parte l’agente della riscossione;

– sono stati sospesi dall’ente creditore;

– sono stati sgravati dall’ente creditore dopo la presentazione di un’istanza di autotutela.

Le novita’, rispetto alla classica autotutela (che rimane pero’ la strada percorribile nei casi diversi da quelli sopraelencati) e’ che l’istanza viene presentata direttamente a Equitalia e non all’Ente creditore e che a fronte della presentazione vengono preventivamente bloccate le azioni di riscossione. Equitalia ha poi 10 giorni di tempo per inoltrare i documenti all’ente creditore al fine di vericarne la veridicita’ ed eventualmente ottenere lo sgravio del debito.

L’autocertificazione va presentata su un modulo predisposto da Equitalia che ogni sportello dovra’ diffondere, e che si trova cliccando qui. Purtroppo alcuni uffici si rifiutano di applicare la sopra descritta direttiva. A breve agiremo per ottenere la completa tutela prevista nella direttiva citata.

 

Silvia Caucchioli