Il Decreto Rilancio all’art. 215 stabilisce, inoltre, il diritto al a favore dei pendolari al e al trasporto pubblico locale, in caso di mancato utilizzo del titolo di viaggio, compreso l’abbonamento, a seguito delle misure di contenimento per l’emergenza coronavirus.

Cosa fare

Il consumatore deve presentare la richiesta al vettore ferroviario o del trasporto pubblico locale allegando:

– la documentazione attestante il possesso del titolo di viaggio o dell’abbonamento in corso di validità durante le misure di contenimento;

– una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio, a seguito delle misure di contenimento.

Come funziona il rimborso

Le aziende hanno la facoltà di scegliere tra le seguenti modalità:

– emissione di un voucher di importo pari all’ammontare del titolo di viaggio, compreso l’abbonamento, da utilizzare entro 1 anno dall’emissione;

– prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzarlo.

Le società hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della domanda per emettere un voucher o prorogare l’abbonamento.

Come per il rimborso delle prestazioni sportive, si rammenta che la procedura di rimborso del trasporto pubblico potrebbe subire variazioni in sede di conversione in Legge del Decreto Rilancio.