Con la direttiva 2008/48/CE del 22 maggio 2008 il Parlamento europeo e il Consiglio approvano in via definitiva il testo relativo ai «contratti di credito ai consumatori», che abroga la direttiva 87/102/CEE, con termine per il recepimento, per gli Stati membri, fino al 12 maggio 2010. Essa si applica ai «contratti di credito», per tale dovendosi intendere qualsiasi contratto attraverso cui un «creditore» concede o si impegna a concedere a un «consumatore» «un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga».

Tra le maggiori innovazioni in tale fase, la direttiva prevede l’obbligo, da parte dell’erogatore del credito, di prevenire il fenomeno del c.d. «sovraindebitamento», mediante la verifica del merito creditizio del consumatore. Dunque, la direttiva impone agli Stati membri, «prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente».

Dal dettato normativo crediamo si debba evincere un vero e proprio divieto per l’intermediario, di stipulare contratti che, alla luce dei dati a sua disposizione, appaiono “non sostenibili” in relazione alle capacità reddituali del debitore. Il d.lgs. 13 agosto 2010 n.141 provvede ad attuare la direttiva comunitaria introducendo modifiche al Testo Unico Bancario (decreto legislativo n.385/93) e al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/05). Le novità saranno applicabili a tutti i contratti di credito, esclusi i finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro e oltre i 75 mila euro.

Nei prossimi giorni la Banca d’Italia e Cicr (Comitato interministeriale per il credito ed il ) dovranno emanare la normativa di dettaglio sulla tutela del credito al consumo.
Ulteriore aspetto che merita attenzione, risultando un utile strumento di tutela del consumatore, riguarda il c.d. collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto del bene o del servizio (appunto finanziato con detto contratto). Secondo l’art.42 cod. cons. se il venditore si fosse reso inadempiente, il consumatore avrebbe potuto agire contro di lui, entro ben precisi limiti, ovvero solo se: • avesse effettuato inutilmente la costituzione in mora del fornitore; • a condizione che avesse provato un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

Sul tema interveniva, la Sentenza della Corte di Giustizia Ue (Prima Sezione) del 23.4.09, secondo cui “in caso di inadempimento delle obbligazioni del fornitore, i consumatori hanno diritto alla risoluzione del contratto di credito ed alla restituzione delle somme già corrisposte al creditore, non essendo indispensabile che sussista un rapporto di esclusiva tra il venditore ed il creditore”.

Il nuovo d.lgs 141/2010 il quale introduce formalmente e per la prima volta nel nostro Paesela distinzione tra contratto di credito e contratto di credito collegato, secondo come un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Sono palesi le conseguenze estremamente positive per il consumatore in tutte le ipotesi in cui il contratto di credito riporti in maniera espressa e precisa l’indicazione del bene che con il concesso credito si vuole acquistare: in tale precisa ed unica ipotesi legislativa, le vicende contrattuali che toccheranno il contratto di acquisto del bene o del servizio, coinvolgeranno,  ex lege,  anche il collegato contratto di credito.

Modifiche al testo unico bancario – capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385,Art. 125-quinquies.

Inadempimento del fornitore 1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, hadiritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia’ pagate, nonche’ ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato gia’ versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto diripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

 

Silvia Caucchioli