Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Così conclude la Corte di Giustizia europea chiamata a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Tribunale del Land di Colonia che, stante gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti, chiedeva alla Curia se il danneggiamento di uno pneumatico per aeromobili dovuto a una vite presente sulla pista di decollo o di atterraggio costituisce una “circostanza eccezionale” ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3 del Regolamento n. 261/2004.
La questione nasce nell’ambito di un contenzioso giudiziario insorto tra un passeggero e il vettore aereo tedesco Germanwings condannato in primo grado a compensare il passeggero per il ritardo, superiore alle tre ore, registrato in occasione del volo Dublino – Dusseldorf del 28 agosto 2015. Il ritardo era stato determinato dalla scoperta di una vite in uno degli pneumatici dell’aeromobile per cui era stato necessario provvedere alla sostituzione.
La Germanwings proponeva appello avverso tale sentenza ritenendo che il tribunale di prima istanza, avendo considerato l’occorso una circostanza inerente al normale esercizio delle attività del vettore, avesse eccessivamente ampliato l’ambito degli elementi soggetti al controllo di un vettore aereo.
La Curia, nel ricordare che possono essere considerate “circostanze eccezionali” gli eventi che per loro natura o per loro origine sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo, precisa che il danneggiamento di uno pneumatico dovuto alla collisione con un oggetto estraneo presente sulla pista non può essere considerato come “intrinsecamente legato al sistema di funzionamento dell’apparecchio” (e quindi inerente al normale esercizio dell’attività del vettore) e, dunque, costituisce “circostanza eccezionale”. La stessa, tuttavia, evidenzia che incombe sul vettore l’onere di dimostrare la natura e l’origine della causa che ha determinato la cancellazione o il ritardo del volo. Il vettore deve, altresì, dar prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il disservizio in funzione della situazione venutasi a creare (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie) senza che però ciò comporti “sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione”.
Per non versare la compensazione pecuniaria, la Germanwings è chiamata quindi a dimostrare che il danneggiamento dello pneumatico sia effettivamente dipeso dalla collisione dello stesso con un corpo estraneo presente sulla pista e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il ritardo prolungato.
Tratto da Ecc Net Italia