Pagare quello che si consuma. È questo lo spirito della Delibera 218/2016/R/idr disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio. Per raggiungere lo scopo la Delibera prevede una serie di obblighi per le aziende di servizio.

, nuovi obblighi di lettura delle

Lettura del contatore. L’Autorità ha previsto che:

·      per gli utenti, le famiglie o i condomini con consumi medi fino a 3.000 metri cubi, le letture del contatore vengano fatte almeno 2 volte l’anno,  distanziate da almeno 150 giorni solari l’una dall’altra;

·      per chi supera i 3.000 mc, l’obbligo sale ad almeno 3 tentativi, distanziati almeno di 90 giorni;

·      I dati di misurazione devono essere conservati per 5 anni in caso di verifiche.

In caso di tentativi non andati a buon fine per 2 volte consecutive, in mancanza di autolettura, sarà obbligatorio procedere ad altri tentativi.

 

Attivazione delle utenze. L’Autorità ha previsto che:

·      l’azienda è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misurazione entro 6 mesi dalla data di inizio della fornitura:

·      l’azienda è tenuta a dotarsi di modalità che mettano a disposizione la misura espressa dal totalizzatore, raccolta e utilizzata per la fatturazione.

Contatori. L’Autorità ha previsto che:

·      le aziende garantiscano l’installazione e il corretto funzionamento dei contatori.

Autolettura. L’Autorità ha previsto che:

·      l’azienda si attrezzi per permettere al consumatore di comunicare l’autolettura attraverso SMS, via telefono o via web-chat sul proprio sito internet, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24;

·      l’azienda dovrà dare immediato riscontro al consumatore di aver acquisito l’autolettura appena comunicata e poi entro 9 giorni lavorativi in riferimento alla validazione dei dati.