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Associazione Difesa Consumatori APS
Nel gennaio 2018 una cittadina veronese scopre che il suo nominativo era stato segnalato nelle centrali dei rischi (SIC). Apprendeva tale circostanza sono perché le veniva negato un finanziamento personale a causa dell’inserimento del suo nome nelle banche dati dei “cattivi pagatori”. Scopriva che la segnalazione aveva origine a causa della morosità del proprio coniuge separato e per il quale la stessa risulta ancora fideiussore in merito ad un prestito.
La segnalazione della signora veniva eseguita dalla banca senza alcuna comunicazione preventiva, in violazione sia dell’art. 117 del d.lgs. 196/2003, sia dell’art. 12 del relativo Codice di deontologia e buona condotta. La segnalazione è quindi illegittima in quanto effettuata senza alcuna comunicazione preventiva.
E’ infatti necessario che il preavviso di segnalazione prescritto dall’art. 4, comma, del Codice deontologico sia (non solo inviato, ma altresì) pervenuto all’indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.).
Nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, l’intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione e, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima.