Con due recentissime statuizioni (2010-2011), la Commissione Tributaria Provinciale di Verona si è pronunciata in ordine alla problematica dell’applicabilità o meno della Tassa per lo smaltimento dei solidi urbani (TARSU) nel caso di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili a quelli solidi urbani.

In particolare, nel caso concreto, il ricorrente, titolare di un’autofficina, aveva impugnato alcune cartelle di pagamento relative alla riscossione della tassa per i rifiuti solidi urbani (TARSU) dal momento che l’ente impositore aveva applicato la tassa sull’intera superficie dell’attività produttiva, senza alcuna distinzione tra superficie produttiva di rifiuti urbani e superficie produttiva di rifiuti speciali al cui smaltimento il ricorrente provvedeva direttamente tramite ditte terze specializzate.

La Commissione Tributaria, in accoglimento delle tesi sostenute dai legali della parte ricorrente, confermava, in buona sostanza, l’illegittimità di quella che sarebbe una duplicazione dell’imposizione tributaria, ritenendo non assoggettabili a tassazione le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali o commerciali o di servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani.

Tali importanti decisioni confermano l’illegittimità delle pretese impositive di quei gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i quali applicano la tassa anche sulle superfici che, per le loro specifiche caratteristiche strutturali o per la loro destinazione, non producono rifiuti urbani o assimilabili.

Avv. Nicola Cera (e.mail nicola.cera@tin.it)