Dal prossimo 11 luglio il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici sostituirà integralmente la “Direttiva cosmetici” del 1976 (76/768/CEE), riordinando l’intero settore della cosmesi e introducendo un importante rafforzamento del livello di tutela dei consumatori, sia sul piano della salute e dell?informazione che in tema di sicurezza dei prodotti e di divieto di sperimentazione sugli animali.
Ogni giorno, per prenderci cura della nostra igiene personale e dell’aspetto fisico, usiamo in media almeno 7 prodotti cosmetici; molto spesso, tuttavia, scegliamo questi prodotti senza leggerne, nemmeno sommariamente, l’etichetta, vera e propria “carta d’identità ” degli stessi.
Leggere attentamente l’etichetta dei prodotti cosmetici è, invece, molto importante, soprattutto per i consumatori che siano soggetti a intolleranze o reazioni allergiche rispetto a determinate sostanze.
Ecco perché, tra gli altri, obiettivo principale della nuova normativa è garantire la massima trasparenza e completezza dell’etichetta dei prodotti, in modo tale da consentire al consumatore di tutelarsi attraverso un’adeguata informazione.
Ai sensi del Regolamento, con “prodotto cosmetico” si intende “qualsiasi sostanza o miscele di sostanza destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”; in altre parole, non solo i prodotti per il make up, ma anche tutti gli altri prodotti che normalmente si acquistano in profumeria, farmacia o nei supermercati, e cioè creme, shampoo, deodoranti, ecc.
Nello specifico, in base a quanto previsto dal Regolamento in tema di etichettatura, i recipienti e gli imballaggi dei prodotti cosmetici dovranno riportare, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, le seguenti informazioni, indicate nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell?utilizzatore finale:
– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile del prodotto;
– il paese di origine dei prodotti importati;
– il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
– la data limite di utilizzo del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate;
– le precauzioni per l’impiego, anche per i cosmetici di uso professionale;
– il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;
– l’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione.
I prodotti cosmetici conformi al Regolamento potranno essere posti in libera circolazione nel mercato interno.
A garanzia di tale conformità , per ogni prodotto immesso sul mercato dovrà essere designata una persona responsabile all’interno della Comunità europea, che, in particolare, garantirà il rispetto degli obblighi di protezione della salute, di sicurezza e di informazione dei consumatori, e manterrà a disposizione delle autorità pubbliche, una documentazione informativa sui prodotti.
Per garantire la tracciabilità del prodotto, la persona responsabile deve poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto cosmetico, per un periodo di 3 anni dalla data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore; altrettanto vale anche per tutti gli altri operatori della catena di fornitura.
In caso di non conformità di un prodotto, la persona responsabile adotterà tutti i provvedimenti per rendere conforme il prodotto, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in fabbrica in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile.
Per quanto riguarda invece i prodotti conformi al Regolamento ma che comunque presentano o potrebbero presentare un rischio grave per la salute umana, spetterà all’autorità nazionale competente adottare tutti i provvedimenti necessari per ritirare, richiamare o limitare la disponibilità di tale prodotto sul mercato.
Gli allegati al Regolamento riportano un elenco di sostanze il cui impiego è vietato o limitato nei prodotti cosmetici. Sono inoltre vietati alcuni coloranti, conservanti e filtri UV e, già dal 1 dicembre 2010, l’impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
E’ poi previsto un elevato livello di protezione della salute umana in caso di impiego di “nanomateriali” (cioè materia a dimensioni estremamente ridotte, che sviluppa per questo nuove proprietà , quali maggiore resistenza nel tempo, buona protezione contro la degradazione e maggiori proprietà adesive), fino ad oggi non indicati in etichetta.
Il Regolamento, infine, vieta la sperimentazione sugli animali all’interno dell’Unione europea  già in vigore dall’11 marzo scorso , che va sostituita con metodi alternativi, sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti. E’ inoltre vietata l’immissione sul mercato europeo, cioè la commercializzazione, di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e di prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale.
Tratto da ecc-netitalia.it
Leggi il Regolamento (.pdf)