Le valutazioni conclusive dell’Antitrust riportate nel provvedimento sono le seguenti. “In relazione alla pratica oggetto del provvedimento – afferma l’Agcm – si osserva, preliminarmente, che essa è articolata in diverse fasi: la prima fase è individuabile nella realizzazione di un contatto con i consumatori attraverso la tecnica del telemarketing, con cui si informa il destinatario della possibilità di ricevere un prodotto in omaggio assistendo alla presentazione della società, che dà diritto di acquistare vari prodotti dal catalogo del professionista a prezzi particolarmente scontati (fino al 50%); segue una visita a domicilio degli agenti nel corso della quale, con il pretesto della consegna gratuita dell’articolo omaggio, i consumatori sono indotti a sottoscrivere un modulo, consistente in un vero e proprio contratto, che impegna il consumatore ad effettuare acquisti per un importo complessivo pari a circa € 3.000. Infine, una volta scaduti i termini per esercitare l’eventuale recesso, ha luogo un secondo appuntamento domiciliare in cui l’agente palesa al consumatore di aver effettivamente sottoscritto un contratto a cui è ormai vincolato. Laddove il consumatore – continua il bollettino – abbia cercato di contestare la vincolatività dell’obbligazione, risultano essere state attuate condotte aggressive, quali pressioni psicologiche, dirette a contrastare qualsiasi tipo di resistenza da parte del consumatore, attraverso la minaccia di azionare clausole penali o di agire in giudizio presso un foro diverso da quello di residenza del consumatore. Le condotte sopra descritte integrano un’unica pratica commerciale, in quanto articolazioni di una medesima e unitaria strategia della società consistenti nella commercializzazione e dei propri prodotti come dimostrano, fra l’altro, i contratti sottoscritti al domicilio dei consumatori”.

Sul punto l’Autorità osserva che, nel sollecitare telefonicamente un incontro presso il domicilio dei consumatori, il professionista non indica le reali finalità dell’iniziativa promozionale, “agganciando” i consumatori con la promessa della consegna gratuita di un omaggio e senza fornire alcuna indicazione in merito all’effettivo scopo della successiva visita a domicilio, consistente nella sottoscrizione di un contratto di acquisto di prodotti del professionista per un determinato ammontare di spesa.

Secondo l’Agcm la scorrettezza di quanto prospettato nell’ambito del primo contatto ossia la circostanza di ricevere l’omaggio, indipendentemente da ulteriori contatti con il professionista o dall’acquisto di qualsiasi prodotto, appare suffragata dalle numerose evidenze istruttorie che testimoniano come i consumatori contattati non avessero minimamente compreso l’oggetto e la finalità della proposta.

La condotta così delineata – ha stabilito l’Autorità – deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

Per quanto concerne la multa l’Antitrust ha deciso di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di 26.000 € (ventiseimila euro).

E ciò – si legge nel provvedimento – con riguardo alla gravità della violazione, tenendo conto nella fattispecie in esame della particolare insidiosità della condotta attraverso la quale i consumatori vengono inconsapevolmente indotti a vincolarsi contrattualmente nonché dell’entità del pregiudizio economico, in considerazione della rilevanza degli impegni minimi di spesa ai quali i consumatori vengono esposti l’Autorità ha deliberato

L’autorità ha così stabilito che la pratica commerciale descritta, posta in essere dalla società Net Group S.r.l., già S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettere b), c) e d), 22, 23, lettera v), 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione.

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