Quest’ultimo, dopo aver cercato una soluzione transattiva alla vicenda, candidamente affermava di non voler procedere alla dovuta “iscrizione al ruolo della causa”; quest’ultimo incombente (il quale prevede il pagamento di un contributo unificato) è opportuno sottolineare, risulta necessario per la regolare formazione del processo.

In altre parole, il comportamento di Agsm Spa da una parte garantiva, con la notifica dell’atto di citazione, l’interruzione di una palese  del credito (come appresso si vedrà) e dall’altra mirava a sottrarsi alla valutazione nel merito del Giudice (non pagando, come detto, la tassa necessaria per la regolare formazione del procedimento).

Pertanto, era il conevenuto-consumatore costretto a sobbarcarsi un ulteriore onere (anche monetario) per poter far valere in giudizio le proprie ragioni.

Una volta comparsi in giudizio il consumatore prendeva atto che le fatture, palesemente prescritte, riguardavano un periodo non supportato da idonea documentazione contrattuale; ciò veniva fatto presente al Giudice ed inoltre se ne chiedeva la produzione a controparte.

Purtroppo ciò che Agsm Spa riusciva a produrre in Giudizio era una serie copie fotostatische di dubbio valore giuridico. Infatti, come poi condiviso dal Giudicante, la società fornitrice del servizio non è stata in grado nemmeno di dimostrare, attraverso la produzione del contratto da cui promanano le fatture di cui se ne chiedeva il pagamento, l’esistenza di un rapporto giuridico valido.

Pertanto, il processo si concludeva, in accoglimento delle ragioni del consumatore, con il rigetto delle richieste dell’ Agsm Spa e per l’effetto la stessa veniva condannata al pagamento delle  di giudizio.

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