Se l’ stradale è provocato dal malfunzionamento di un semaforo, e non da comportamenti scorretti degli automobilisti, la responsabilità è del Comune di appartenenza dell’impianto semaforico e della società che ne effettua la manutenzione.

Il risarcimento dei danni è a carico del Comune, in quanto proprietario della strada, nonché della società alla quale è affidata la manutenzione del semaforo, in ragione dell’obbligo contrattuale di provvedere al controllo di efficienza del dispositivo.

La Corte di Cassazione, III sez. civile, con la sentenza 14927/2012, ha quindi stabilito che, all’automobilista che subisce un danno in conseguenza del semaforo rotto, spetta di essere risarcito dal Comune e dalla società di manutenzione, dei quali viene riconosciuta la responsabilità concorrente e solidale.