Nuove disposizioni per l’accesso al di solidarietà prima , meglio conosciuto come “Fondo ”. Le ha introdotte il decreto legge “Cura Italia” firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020.

Che cosa prevede il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

L’art. 54 del decreto prevede le seguenti nuove disposizioni a partire dal 17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, e per la durata di 9 mesi:

  • l’ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza . La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo;
  • l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE;
  • il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari. La richiesta va presentata dal mutuarono all’intermediario.

Il decreto dispone che il Ministro dell’Economia e delle Finanze possa adottare, attraverso un decreto non regolamentare, le disposizioni di attuazione dell’art. 54.

Il Governo assegna al Fondo 400 milioni di euro per l’anno 2020.

Si rammenta da ultimo che il Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 prevede che possano presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo anche coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da coronavirus.

Per scaricare la domanda:

L’istanza va poi presentata alla propria Banca.

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