Fai valere i tuoi diritti!
Associazione Difesa Consumatori APS
Era stata sanzionata per 1.000.000 di euro Trenitalia dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato perché faceva rientrare nella procedura “Mancanza di biglietto” ed elevava sanzioni anche a quei viaggiatori che si trovavano in possesso di un biglietto solo parzialmente idoneo al viaggio o che non avevano avuto la possibilità di acquistarlo per disservizi imputabili unicamente a Trenitalia.
Trenitalia imponeva ai viaggiatori:
· il pagamento di quanto dovuto per il viaggio in corso
· una sovrattassa da 50 a 200 euro
· una somma a titolo di oblazione.
Trenitalia aveva quindi presentato all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato una serie di impegni, tra i quali un indennizzo in caso di ritardo compreso tra i 30 e i 59 minuti.
In cosa consiste l’indennizzo
· Si tratta di un bonus, non in denaro, del valore del 25% del prezzo del biglietto di viaggio da utilizzare in seguito
I tempi per richiederlo
· Dopo 3 gg dal viaggio e fino ai 12 mesi successivi
Come richiederlo
Dipende dalle modalità di acquisto del biglietto
1. Acquisto presso biglietteria
La richiesta va presentata:
· a qualsiasi biglietteria Trenitalia o all’Agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto
2. Acquisto online/telefono
La richiesta va presentata, indicando il codice di prenotazione (PNR) presente sul biglietto:
· tramite l’area riservata del sito trenitalia.com
· tramite il Call center
· tramite mail a: rimborsi@trenitalia.it
Non cumulabilità del bonus
Il bonus per i ritardi da 30 a 59 minuti non è cumulabile con altri indennizzi, come ad es. quello per ritardi superiori a 60 minuti, o altro
IMPORTANTE: per eventuali problemi nell’ottenere il bonus, segnalate alle sedi territoriali Adiconsum