Con il ricorso depositato il 1° giugno 2010 la ha impugnato l’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), introdotto dalla legge di conversione 26 marzo 2010, n. 42, nella parte in cui prevede la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito () e pone limitazioni alla loro conferma come titolari delle funzioni d’àmbito, nonché nella parte in cui prevede la nullità degli atti da queste compiuti oltre il termine di soppressione.

La Regione Veneto ha sostenuto di essere dotata di potestà legislativa piena in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione degli enti locali ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. ed evidenzia che, già prima della riforma costituzionale del 2001 aveva riconosciuto alle Regioni un ruolo centrale nell’organizzazione del servizio idrico integrato, prevedendo, all’art. 8, comma 2, che le stesse provvedessero alla delimitazione degli àmbiti territoriali ottimali.

Per la ricorrente, la disposizione censurata víola: a) gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito nel servizio idrico integrato (art. 148 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale») e nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006) per mere esigenze di risparmio di spesa, pone un limite puntuale a una voce specifica di spesa che non rappresenta un rilevante aggregato della spesa di parte corrente; b) gli art. 117, quarto comma, e 118 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito, pone un vincolo che incide sulla competenza legislativa residuale regionale in tema di servizio idrico e forme di cooperazione degli enti locali, nonché sul «potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali»; c) l’art. 97 Cost., perché, prevedendo la soppressione delle Autorità territoriali d’àmbito a una scadenza prefissata e senza una disciplina transitoria, impone alle Regioni «di rinunciare ad un modulo organizzativo che […] è idoneo a garantire uno svolgimento adeguato del servizio».

La Corte con la decisione del 4 aprile 2011 ha dichiarato che le questioni non sono fondate rilevando che con la sentenza n. 246 del 2009, questa Corte ha affermato che la disciplina delle Autorità d’àmbito territoriale ottimale rientra nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale. Lo Stato ha, pertanto, piena facoltà di disporre – come ha fatto con la norma impugnata – la soppressione delle Autorità d’àmbito.

Silvia Caucchioli