Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sui diritti dei che prevede il consenso scritto per i contratti telefonici, più giorni per esercitare il , maggiore trasparenza per i contratti “tutto compreso” e lo stop ai costi immotivati per l’uso di carte di credito e moneta elettronica, nonché rimborsi più rapidi (14 giorni) in caso di recesso dal contratto e più diritti ai per le vendite online.

Il presidente del Consiglio Enrico Letta ha annunciato, durante la conferenza stampa seguita alla riunione, che“il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che supera una pesante sanzione comunitaria nei confronti dell’Italia sui diritti dei consumatori. Dà forti diritti ai consumatori sul diritto di recessione per il commercio a distanza”. Sul tavolo c’era l’Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che prevede una serie di misure a tutela dei consumatori e si applica ai contratti di fornitura stipulati telefonicamente di acqua, gas, elettricità, telefonia e agli acquisti online. “A partire dal 14 giugno 2014 – data dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto –  sono previste  maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali”, informa la nota ufficiale di Palazzo Chigi.

“Il provvedimento intende consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero – spiega Palazzo Chigi – Il recepimento della direttiva realizza la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contribuirà a garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Il provvedimento, infine, favorirà le vendite on line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita”. A vigilare sull’applicazione delle norme, e ad applicare le sanzioni su pratiche scorrette, sarà l’Autorità Antitrust.

Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, si segnala:

  • la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali e nelle vendite a distanza;
  • il diritto di recesso (diritto di ripensamento) riconosciuto al consumatore , è reso possibile entro un termine più ampio (dagli attuali 10gg. a 14gg.). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60gg dalla conclusione del contratto e da 90 gg. dalla consegna del bene a dodici mesi;
  • l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, e la riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere, mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi UE;
  • un’importante novità,  in caso di ripensamento, il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”;
  • l’esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza.

La direttiva europea stabilisce, nel dettaglio, che “prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto: le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono; il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista; oltre a un richiamo dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili”.

In materia di obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commercia, il professionista deve fornire al consumatore, prima che sia vincolato dal contratto, le informazioni sulle caratteristiche principali dei beni e servizi, sulla propria identità (con tutti dati necessari per poterlo contattare), “il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore”.

La direttiva prevede che il professionista fornisca al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.

La direttiva interviene sul recesso e prevede che il consumatore abbia 14 giorni di tempo per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione; se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale.

Per quanto riguarda i tempi del rimborso in caso di recesso, il professionista dovrà rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.

Ancora, ci sarà uno stop alle sovratasse per chi usa la moneta elettronica: la direttiva europea stabilisce infatti che “gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l’uso di detti strumenti”. Altro tema importante: il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi.

Tratto da helpconsumatori.it