A 5 anni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1371/2007, l’Italia non ha ancora assolto agli obblighi previsti dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari, la cui applicazione era dovuta entro il 3 dicembre 2009.

L’Italia, nello specifico, non ha assolti ai seguenti obblighi:

  • l’istituzione di un organismo ufficiale di vigilanza sulla corretta applicazione dei diritti dei passeggeri ferroviari
  • l’emanazione di sanzioni per l’eventuale violazione di tali diritti.

Per questo motivo l’Italia è stata deferita alla .

La mancata osservanza degli obblighi ha impedito ai passeggeri ferroviari in viaggio in Italia o dall’Italia verso altri paesi dell’Unione europea di far valere i propri diritti.

Ecco i diritti dei passeggeri del previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007:

Diritti di informazione

La compagnia deve fornire informazioni: prima del viaggio (servizi a bordo e per diversamente abili, biciclette, posti per fumatori e non, cuccette e vagoni letto, ecc.); durante il viaggio (servizi a bordo, stazione successiva, ritardi, principali servizi per le coincidenze, ecc.); dopo il viaggio (procedure e uffici per i bagagli smarriti e la presentazione dei reclami).

Danni ai passeggeri

La compagnia è responsabile per danni ai passeggeri (copertura assicurativa minima per passeggero fissata a € 310.000) e ai bagagli, oltre al danno derivante da ritardo e cancellazioni del servizio, salvocircostanze eccezionali (condizioni meteo, disastri naturali, atti di guerra, terrorismo)

– Responsabilità della compagnia ferroviaria per decesso o lesioni al passeggero

In caso di decesso del passeggero o di lesioni occorse a bordo o durante le operazioni di salita e discesa dal convoglio, per danni non eccedenti € 220.000, la compagnia non può in nessun caso escludere la propria responsabilità. Per importi superiori a 220.000 euro, la compagnia può essere scagionata se prova che non c’è stata negligenza nell’erogazione del servizio o se il danno è stato causato dallo stesso passeggero. I passeggeri hanno a pagamenti anticipatiper coprire spese urgenti successive ad un incidente.

Per danni al bagaglio o lesioni conseguenti ad incidente la compagnia è tenuta a compensare il passeggero fino ad un massimo di € 1.800.

– Responsabilità della compagnia ferroviaria in caso di ritardo, perdita della coincidenza o soppressione del servizio.

Ai passeggeri oltre all’assistenza (pasti, pernottamenti e trasporti alternativi), deve essere data la possibilità di scegliere tra:

· rimborso del prezzo pieno del biglietto o riprotezione su un viaggio alternativo.

Persone a mobilitĂ  ridotta

Le persone diversamente abili e a mobilitĂ  ridotta hanno diritto alladovuta assistenza sia a bordo sia nella salita e discesa dai convogli e nei trasferimenti per le coincidenze. Tale assistenza dovrĂ  essere prestata a titolo gratuito, previa richiesta nei tempi stabiliti.